La garanzia di cui al precedente articolo 6 č estesa anche agli eventuali finanziamenti, fino alla concorrenza massima di lire 5 miliardi, concessi dalla Comunitā Europea del Carbone e dell' Acciaio a favore delle imprese siderurgiche rientranti nelle condizioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, per il tramite di uno degli istituti di cui all' articolo 1 della presente legge.