Art. 6
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese ed agli Enti dei finanziamenti agevolati di cui all' articolo 4 sono coperti da garanzia regionale.
Ai fini di cui al comma precedente, gli istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.