Art. 18
Per gli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7 è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 375 milioni, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1976.
La spesa di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 375 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1976.
Al maggior onere di lire 375 milioni, di cui 25 milioni per l' esercizio 1976, si fa fronte per lire 175 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 << Fondo per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 e per lire 200 milioni con la maggiore entrata accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio 1976.
In relazione al disposto dei precedenti commi, la denominazione del precitato capitolo 6061 viene così modificata: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336 e sui mutui finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio (Spesa obbligatoria) >>.