Art. 12
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l' ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento ( CEE ) n. 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.
La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 90% della spesa necessaria e l' importo corrispondente al beneficio comunitario.
All' eventuale mutuo occorrente per il finanziamento da parte degli Enti beneficiari del 10% della spesa necessaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 30 luglio 1974, n. 35.
La misura di cui al secondo comma sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 100% della spesa necessaria e l' ammontare globale corrispondente ai benefici comunitari quando trattasi di realizzare progetti di ricostruzione e miglioramento della viabilità provinciale e delle opere e manufatti ad essa connessi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nella misura del 100% i maggiori oneri derivanti dall' approvazione di perizie suppletive e di variante, ivi compresi quelli derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative ai progetti di cui al primo comma e per i quali maggiori oneri non siano stati ottenuti ulteriori benefici comunitari.
Note:
1 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 66/1979
2 Quinto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 8/1980