Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l' ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento ( CEE ) n. 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.
La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 90% della spesa necessaria e l' importo corrispondente al beneficio comunitario.
Note:
1 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 66/1979
2 Quinto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 8/1980