Art. 11
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti di cui ai precedenti articoli anticipazioni fino al 70% della spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali.
Tali anticipazioni verranno recuperate sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i due decimi dell' importo dei lavori.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982