Legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1976

Interventi d' urgenza per opere e lavori di competenza dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
Art. 2
 
Le opere e i lavori di cui all' articolo precedente, sono autorizzati dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Direttori regionali dell' agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.
Per procedere a tali interventi è sufficiente la redazione, da parte del Dirigente preposto al Servizio della bonifica ed irrigazione presso la Direzione regionale dell' agricoltura o dei Dirigenti preposti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste secondo le rispettive competenze, di un processo verbale di urgenza dal quale emergano i danni avvenuti e le conseguenze di essi o di una perizia sommaria delle spese da sostenere: tali atti sostituiscono il progetto esecutivo e sono approvati dal Direttore regionale competente.
Le opere e i lavori previsti dalle lettere a), b), c) del precedente articolo 1 possono essere affidati in concessione alle Comunità montane o ad altri Enti pubblici: in tali ipotesi la perizia sommaria di cui al comma precedente sarà redatta dall' Ente concessionario ed approvata dal Direttore regionale competente.
Dell' autorizzazione di cui al primo comma verrà data immediata comunicazione alla Giunta regionale per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 6
 
L' importo di spesa di lire 50 milioni di cui all' articolo 28 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è elevato a lire 150 milioni per gli interventi di urgenza previsti dalla presente legge.