L' Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, č autorizzata a provvedere, nei casi d' urgenza, con le modalitā indicate negli articoli successivi:
a) alla esecuzione di lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) al ripristino della efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale e delle opere di miglioramento fondiario d' interesse collettivo, danneggiate o distrutte;
c) alla regolazione del deflusso dei corsi d' acqua montani, sconvolti od alterati;
d) alla salvaguardia dei vivai forestali da situazioni meteorologiche avverse.