Legge regionale 20 dicembre 1976 , n. 65 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

Art. 8

(4)(5)(7)(8)(9)(10)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75% delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100% della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione regionale delle foreste o dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall' articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni:

a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 74, primo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.

Parole sostituite al primo comma da art. 57, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 57, secondo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 36/1991

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 42/1995

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 13/2001

Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.

10  Il presente articolo risulta vigente nella versione antecedente alla sostituzione ad opera dell'art. 30, comma 1, lett. d), L.R. 24/2006, nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'art. 29, comma 1 bis, L.R. 9/2007, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L.R. 11/2011.