Legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.
Art. 4
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, lettera y), L. R. 24/2006
2 Secondo comma sostituito da art. 1, comma 7, L. R. 20/2000
3 Terzo comma sostituito da art. 1, comma 8, L. R. 20/2000
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2004
5 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006
6 Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
7 Comma 2 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento forestale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 98, comma 1, lett. a), della medesima L.R. 9/2007.
8 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento forestale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 98, comma 1, lett. a), della medesima L.R. 9/2007.
9 Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).