Legge regionale 18 dicembre 1976 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 02/01/1977

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

Art. 1

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

<< Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici dell' anno 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro. >>

Art. 2

All' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

Dopo il primo comma:<< Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l' eventuale insediamento in locali provvisori. >>

Dopo il secondo comma:<< Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all' epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell' impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all' impresa.Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà. >>

Dopo l' ultimo comma:<< Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo. >>

Art. 3

Dopo l' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è inserito il seguente:

<< Art. 2 bis

Il contributo di cui all' articolo precedente può altresì essere concesso - in misura non superiore a lire 2 milioni - a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa della attività.

Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme d' uso e l' attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell' autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita. >>

Art. 4

All' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, le parole << dei livelli occupazionali preesistenti >> sono sostituite dalle parole << dei posti di lavoro >>.

Art. 5

All' articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente terzo comma:

<< Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l' interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell' immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all' impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall' avvenuto ripristino dell' attività. >>

Art. 6

Dopo l' articolo 4 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente:

<< Art. 4 bis

Nel caso che l' ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25%.

La prima rata verrà corrisposta non appena l' accertamento sarà divenuto esecutivo; le successive previa dimostrazione dell' avvenuto impiego della rata precedente corrisposta. >>

Art. 7

Dopo il Capo III della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è inserito il seguente:

<< CAPO III bis

Contributi sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate da istituti di credito a fronte di mutui FRIE.

Art. 7 bis

Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell' erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.

Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarà comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.

L' ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrà superare l' 80% delle somme mutuate.

Art. 7 ter

Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all' articolo 7 bis devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e commercio per il tramite dell' Istituto bancario interessato corredate da:

a) comunicazione dell' avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE;

b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalità dell' operazione con la specificazione dell' importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.

Art. 7 quater

Il contributo è concesso dal Direttore regionale competente su fondi all' uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del Direttore regionale medesimo.

La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

L' erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli Istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:

a) copia dell' estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l' indicazione dell' importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;

b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell' Amministrazione regionale.

Qualora l' operazione di prefinanziamento venga perfezionata con un Istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarà trasmessa a questi ultimi Istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l' estinzione del prefinanziamento.

Art. 7 quinquies

Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l' estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.

Nell' ipotesi di cui all' ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario. >>

Art. 8

All' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai suindicati Consorzi un contributo straordinario di lire 2,5 miliardi al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai Consorzi stessi a favore delle imprese situate nell' area delimitata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

I limiti d' intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall' Assessore all' industria ed al commercio, d' intesa con l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente. >>

Art. 9

Il contributo straordinario di lire 500 milioni concesso all' ESA, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è elevato a lire 1,5 miliardi.

Art. 10

Per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo di lire 3 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA, ai sensi del Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 11

All' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente terzo comma:

<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo. >>

Art. 12

Negli articoli 10, ultimo comma, e 11, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, le parole << 31 marzo 1977 >> e rispettivamente << 30 giugno 1977 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1977 >>.

Art. 13

Il titolo del Capo VI della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è così sostituito:

<< Contributi straordinari ad Enti che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle zone terremotate. >>

All' articolo 12 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

<< Per gli scopi di cui al primo comma l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario " una tantum" rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai. >>

Art. 14

Dopo il Capo VI della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono inseriti i seguenti:

<< CAPO VI bis

Contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature.

Art. 12 bis

A favore delle imprese contemplate dall' articolo 2 della presente legge, che abbiano provveduto o che provvedano alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate mediante operazioni di locazione finanziaria, il contributo di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 è elevato al 15%.

Per quanto riguarda le imprese artigiane le domande di contributo di cui all' articolo 4 della citata legge devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' Artigianato.

CAPO VI ter

Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati.

Art. 12 ter

Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 un contributo in conto capitale nella misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti piccolo industriali e artigianali.

Per la concessione e l' erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.

Art. 12 quater

Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12 ter della presente legge, nonché con quelli previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità Economica Europea.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell' Ente interessato, divenuta efficace.

I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell' ufficio tecnico dell' Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico - sanitarie, dal parere favorevole dell' Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata.

Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.

CAPO VI quater

Contributi alle Camere di commercio di Udine e Pordenone per gli adempimenti di cui all' articolo 4.

Art. 12 quinquies

Allo scopo di sopperire alle spese sostenute per l' accertamento dei danni, ivi compresi i compensi spettanti agli esperti di cui al terzo comma dell' articolo 4 della presente legge, e per l' istruttoria e liquidazione delle domande di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e a quella di Pordenone un contributo straordinario, rispettivamente di lire 125 milioni e di lire 25 milioni. >>

Art. 15

Dopo l' articolo 16 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente:

<< Art. 16 bis

Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all' articolo 3, primo comma, della presente legge, protratto con l' articolo 4 della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56, sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. >>

Art. 16

Negli articoli 8, 10, 11 e 12 ed in quelli relativi alle norme finanziarie della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, le parole << maggio 1976 >> sono sostituite dalle parole << anno 1976 >>.

Art. 17

Il primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

<< Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti "per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976:

- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5972 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976 >>;

- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6627 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell' anno 1976. >>

Art. 18

Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 7 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 7 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, il limite d' impegno di lire 2,5 miliardi.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6638 con la denominazione: << Contributo sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento degli istituti di credito a fronte di mutui FRIE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976 e 1977, di cui lire 2,5 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.

Art. 19

Per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 8 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1976.

Nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6641 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n. 32, ed al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai consorzi medesimi a favore delle imprese situate nell' area delimitata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 >>, e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1976.

Art. 20

L' onere di lire 1 miliardo previsto dall' articolo 9 della presente legge fa carico al capitolo 5974 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l' esercizio 1976, da lire 800 milioni a lire 1 miliardo e 800 milioni.

Art. 21

L' onere di lire 3 miliardi previsto dall' articolo 10 della presente legge fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l' esercizio 1976, da lire 5 miliardi a lire 8 miliardi.

Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 11 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 2 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI, il capitolo 5994 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore della Friulia - Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 >>, e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1976.

Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 1 luglio 1976, n 28, istituito con l' articolo 13 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni.

L' onere di lire 1 miliardo e 300 milioni fa carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio 1976, il cui stanziamento viene elevato da lire 4 miliardi a lire 5 miliardi e 300 milioni per l' esercizio 1976 e la cui denominazione viene così modificata: << Contributo straordinario " una tantum" a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell' Alto Friuli, con sede in Gemona, del Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, del Comune di Maniago e del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, per l' acquisto di aree da cedere successivamente per iniziative economiche, nonché per la realizzazione di fabbricati destinati a servizi sociali >>.

Art. 22

Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 14 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, di cui lire 50 milioni a favore delle imprese artigiane.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:

esercizio 1977Lire 200 milioni
esercizi dal 1978 al 1981" 400 "
esercizio 1982" 200 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979, sono istituiti i seguenti capitoli:

- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5975 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese artigiane, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria >> con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977.

- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6639 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria >> con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977.

Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi successivi, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 23

Per le finalità di cui all' articolo 12 ter della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 14 della presente legge, è autorizzata per l' esercizio 1976 la spesa di lire 1 miliardo.

Per far fronte alla predetta spesa di lire 1 miliardo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6640 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati >>.

Art. 24

Per le finalità di cui all' articolo 12 quinquies della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 14 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa complessiva di lire 150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6637 con la denominazione: << Contributo " una tantum" a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per sopperire alle spese sostenute per l' accertamento dei danni e per l' istruttoria e liquidazione delle domande di contributo di cui agli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 >>, e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' esercizio 1976.

Art. 25

All' onere complessivo di lire 10.950 milioni previsto dai precedenti articoli 19, 20, 21, 23 e 24 della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.

Art. 26

All' onere complessivo di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 2.500 milioni per l' esercizio 1976, previsto dai precedenti articoli 18 e 22, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.