Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 02/01/1977

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.
Art. 21
 
L' onere di lire 3 miliardi previsto dall' articolo 10 della presente legge fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l' esercizio 1976, da lire 5 miliardi a lire 8 miliardi.
Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 11 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 2 miliardi.
Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 1 luglio 1976, n 28, istituito con l' articolo 13 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni.