Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 02/01/1977

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, << Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.
Art. 2
 
All' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:
Dopo il primo comma:<< Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l' eventuale insediamento in locali provvisori. >>
Dopo il secondo comma:<< Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all' epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell' impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all' impresa.Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà. >>
Dopo l' ultimo comma:<< Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo. >>

Art. 4
 
All' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, le parole << dei livelli occupazionali preesistenti >> sono sostituite dalle parole << dei posti di lavoro >>.
Art. 7
 
Dopo il Capo III della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, è inserito il seguente:
<< CAPO III bis
 Contributi sugli interessi delle operazioni di
prefinanziamento effettuate da istituti di credito a
fronte di mutui FRIE.

Art. 10
 
Per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo di lire 3 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA, ai sensi del Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Art. 12
 
Negli articoli 10, ultimo comma, e 11, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, le parole << 31 marzo 1977 >> e rispettivamente << 30 giugno 1977 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1977 >>.
Art. 13
 
Art. 14
 
Dopo il Capo VI della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, sono inseriti i seguenti:
CAPO VI ter
 Contributi in conto capitale per la realizzazione di
indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei
Comuni disastrati.

Art. 21
 
L' onere di lire 3 miliardi previsto dall' articolo 10 della presente legge fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l' esercizio 1976, da lire 5 miliardi a lire 8 miliardi.
Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 11 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 2 miliardi.
Ai fini previsti dal terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 1 luglio 1976, n 28, istituito con l' articolo 13 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni.
Art. 22
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l' articolo 14 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, di cui lire 50 milioni a favore delle imprese artigiane.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:
esercizio 1977Lire 200 milioni
esercizi dal 1978 al 1981" 400 "
esercizio 1982" 200 "


Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979, sono istituiti i seguenti capitoli:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5975 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese artigiane, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria >> con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977.
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6639 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria >> con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977.

Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi successivi, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.