Legge regionale 06 dicembre 1976, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, e dall' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.750 milioni, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituto al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 6618 con la denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo fra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.750 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).