Art. 1
Allo scopo di favorire, attraverso l' aggiornamento tecnologico, il rinnovo e lo sviluppo della produzione e della distribuzione, l' Amministrazione regionale può concedere, a favore delle piccole e medie imprese industriali operanti nella regione, contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario.
Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d' acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria.
Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 300 milioni.
Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 15 milioni di lire.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 28/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, L. R. 39/1979
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.
3 Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
4 Sostituito il terzo comma con 2 commi da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 52/1985
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 36/1988
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 94, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
9 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 42/1990
10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, L. R. 12/1991
11 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
12 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
13 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
14 Parole soppresse al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 36/1996
15 Quinto comma abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 36/1996