Art. 22
È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.
È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purché siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015
2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3 Il primo comma rivive ad opera del art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.
4 Il terzo comma rivive ad opera del art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016