Art. 2
Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente articolo 1, gli interessati presentano, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda agli enti ed organi competenti alla concessione dei benefici stessi, salvo quanto disposto al successivo articolo 4.
La concessione ed erogazione dei benefici hanno luogo con le modalitā ed entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni richiamate al precedente articolo 1.
L' ammontare dei benefici č in ogni caso determinato previa detrazione di una quota fissa di lire 500.000.