Art. 8
Per le finalità previste dal precedente articolo 7, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5373 con la denominazione: << Sovvenzioni ai Comuni per l' espropriazione e per l' occupazione temporanea e d' urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.