Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i Comuni sono tenuti ad assumere per la espropriazione e per l' occupazione temporanea e d' urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi.
A tale fine l' Amministrazione stessa è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.