In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della
legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel Comune.