Art. 15
L' Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata e della direzione degli stessi potranno essere incaricati esperti designati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.