Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.
CAPO IV
 Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate
e costruzioni di edilizia tradizionale.
Art. 8
Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d' intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l' osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 8 da art. 7, primo comma, L. R. 36/1977
2 Primo comma sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 48/1976
3 Quinto comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 48/1976
4 Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 36/1977
5 Parole sostituite al terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 36/1977
6 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 4, secondo comma, L. R. 36/1977
7 Quinto comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 36/1977
8 Secondo comma interpretato da art. 8, secondo comma, L. R. 22/1979
9 Parole sostituite al settimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1979
10 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 9, secondo comma, L. R. 22/1979 nel testo modificato da art. 6, L. R. 35/1983
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 2, L. R. 40/1996