Art. 13
Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli articoli precedenti.
Per i lavori e le opere, in esecuzione della presente legge, la dichiarazione di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori, sostituisce ad ogni effetto il collaudo ed è approvata in via definitiva dall' Organo deliberante dell' Amministrazione interessata o dall' Amministrazione delegata.