Art. 10
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisizione e messa in opera da parte delle Amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili - comprese le strutture tecnico - economali - per l' apprestamento di sedi di pubbliche Amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo delle sedi rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.
All' acquisizione e messa in opera delle strutture di cui al comma precedente provvede direttamente l' Amministrazione interessata con contratti di acquisto, di noleggio, di leasing, da stipulare con ditte specializzate anche a trattativa privata.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 67, primo comma, L. R. 25/1978