Legge regionale 21 luglio 1976 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

CAPO III

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità

Art. 12

Nei confronti dei soggetti interessati alle espropriazioni rese necessarie per l' attuazione della presente legge, non trova applicazione il disposto dell' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.

Art. 13

All' emanazione dei provvedimenti per le espropriazioni rese necessarie per l' attuazione della presente legge, è delegato l' Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 14

I Sindaci dei Comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell' accesso agli immobili, per l' esecuzione di misure e rilievi e per la redazione dello stato di consistenza, per la nomina di tecnici incaricati dell' espletamento di tali compiti, nonché dell' emanazione dell' autorizzazione all' occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili.