Legge regionale 21 luglio 1976 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 5

L' Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce presso l' Assessorato dei lavori pubblici un servizio di consulenza ed accertamento idrogeologico a disposizione dei Comuni per la individuazione delle nuove aree edilizie e la conferma di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai fini dei giudizi di idoneità del suolo edificabile, secondo i criteri della maggiore sicurezza antisismica.

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Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 49/1976