Legge regionale 21 luglio 1976 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3

L' individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all' articolo 2, lettera a) della presente legge, ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale e - per i Comuni forniti di strumenti urbanistici vigenti o adottati entro il 6 maggio 1976 - nell' ambito delle zone destinate alla edilizia residenziale.

(1)

Limitatamente per i Comuni disastrati, di cui al DPGR n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l' individuazione delle aree necessarie agli insediamenti predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone destinate all' edilizia residenziale siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell' evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.

(2)

Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.

Per l' individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;

b) dall' economicità delle infrastrutture;

c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell' esproprio sarebbero private dell' efficienza produttiva;

d) delle esigenze a livello sovracomunale.

L' estensione complessiva delle aree non dovrà superare quella necessaria a consentire la sistemazione provvisoria o la ricostruzione degli alloggi per i nuclei familiari rimasti senza tetto e comunque la densità in essa prevista non dovrà, di norma, essere inferiore a 120 abitanti per ettaro.

(3)

Contestualmente all' individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.

Note:

Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1976

Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 49/1976

Parole aggiunte al quinto comma da art. 3, primo comma, L. R. 8/1981