Art. 15
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, le Comunità montane ed i Consorzi di comuni, al fine di garantire una organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, sono tenuti ad approntare entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge piani comprensoriali relativi al sistema delle attività produttive, alle infrastrutture sociali sovracomunali e agli insediamenti di edilizia sanitaria.
Per i Consorzi di Comuni, per quanto non previsto dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, si provvederà con successiva legge.
Art. 16
Le spese inerenti alla elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 8 della presente legge sono a carico della Regione e gli onorari relativi sono corrisposti in misura ridotta, previ accordi con gli Ordini professionali.
Art. 18
Per le finalità di cui all' articolo 5 della presente legge è autorizzata per l' esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 40 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano, a lire 160 milioni, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del predetto stato di previsione della spesa.