Per sopperire alle stesse esigenze di cui al precedente articolo e con le medesime modalità i Comuni provvedono entro il 30 settembre 1977 alla individuazione, acquisizione e cessione di aree da utilizzare per la ricostruzione degli immobili al servizio di aziende agricole, singole od associate, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, qualora motivi di sicurezza idrogeologica lo impongano ovvero non possano essere ricostituiti nello stesso luogo ove erano situati prima del sisma per contrasto con le prescrizioni urbanistiche di cui all' articolo 10, secondo comma, e gli interessati non dispongano di altra area agricola idonea.