Art. 8
Per sopperire all' esigenza dell' eventuale trasferimento od ampliamento delle aziende industriali, artigianali, commerciali e turistiche, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, i Comuni procedono entro il 30 settembre 1977 alla individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi nell' ambito delle zone aventi tale destinazione negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Limitatamente per i Comuni disastrati, di cui al DPGR n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l' individuazione delle aree necessarie agli scopi predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone per insediamenti produttivi previste dagli strumenti vigenti od adottati siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell' evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.
L' individuazione delle aree di cui ai commi precedenti dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nel quarto comma dell' articolo 3 della presente legge.
Al provvedimento d' individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell' articolo 4.
I Comuni hanno facoltà di acquisire per i fini suindicati le aree necessarie per la ricostruzione di edifici aziendali distrutti od irreparabilmente danneggiati dal sisma e di assegnarle agli imprenditori che s' impegnino ad utilizzarle per la riattivazione delle loro aziende.
Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e consorzi di sviluppo industriale delle zone interessate.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 49/1976
3 Parole sostituite al primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977