Legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 8
 
L' individuazione delle aree di cui ai commi precedenti dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nel quarto comma dell' articolo 3 della presente legge.
Al provvedimento d' individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell' articolo 4.
I Comuni hanno facoltà di acquisire per i fini suindicati le aree necessarie per la ricostruzione di edifici aziendali distrutti od irreparabilmente danneggiati dal sisma e di assegnarle agli imprenditori che s' impegnino ad utilizzarle per la riattivazione delle loro aziende.
Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e consorzi di sviluppo industriale delle zone interessate.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 49/1976
3 Parole sostituite al primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977