Art. 6
Le aree delimitate a norma dell' articolo 3 sono acquisite dai Comuni e possono essere cedute agli IACP, agli Enti pubblici operanti nel settore dell' edilizia abitativa ed ai privati, anche riuniti in cooperativa, per la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o irrimediabilmente danneggiate dal sisma e non siano state già ricostruite.