Legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 3
 
Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.
Per l' individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:
a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;
b) dall' economicità delle infrastrutture;
c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell' esproprio sarebbero private dell' efficienza produttiva;
d) delle esigenze a livello sovracomunale.

Contestualmente all' individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 49/1976
3 Parole aggiunte al quinto comma da art. 3, primo comma, L. R. 8/1981