Art. 2
Nell' ambito delle zone di cui all' articolo precedente, i Comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la Comunità montana interessata o la Comunità collinare ovvero l' Amministrazione provinciale per i Comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:
a) l' individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonché dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;
b) la perimetrazione - con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l' edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;
c) l' ubicazione delle aree eventualmente necessarie, da adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.
Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di 20 giorni.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 30/1977
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 63/1977
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 8/1981
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 105, comma 1, L. R. 37/1993 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 24/2005