Art. 18
Per le finalità di cui all' articolo 5 della presente legge è autorizzata per l' esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 40 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano, a lire 160 milioni, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del predetto stato di previsione della spesa.