Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, le Comunità montane ed i Consorzi di comuni, al fine di garantire una organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, sono tenuti ad approntare entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge piani comprensoriali relativi al sistema delle attività produttive, alle infrastrutture sociali sovracomunali e agli insediamenti di edilizia sanitaria.
Per i Consorzi di Comuni, per quanto non previsto dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, si provvederà con successiva legge.