Art. 11
I Comuni dotati di piano regolatore generale possono apportare variazioni al piano stesso per adeguarlo alle esigenze territoriali determinatesi in conseguenza del sisma, senza richiedere la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione regionale.
I Comuni dotati di programma di fabbricazione possono attuare detto programma anche a mezzo di piani regolatori particolareggiati.