Nell' ambito delle zone colpite dal sisma e delimitate ai sensi della
legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dovranno, in un contesto di sicurezza idrogeologica, essere garantiti in via prioritaria:
a) la permanenza delle popolazioni nei Comuni ove erano insediate;
b) la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle attività produttive e delle infrastrutture;
c) il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale;
d) la ricostituzione di un ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni.
Le procedure e le prescrizioni, a tal fine disposte dalla presente legge, hanno carattere assolutamente straordinario ed eccezionale.