Legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 1
 
Nell' ambito delle zone colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dovranno, in un contesto di sicurezza idrogeologica, essere garantiti in via prioritaria:
a) la permanenza delle popolazioni nei Comuni ove erano insediate;
b) la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle attività produttive e delle infrastrutture;
c) il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale;
d) la ricostituzione di un ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni.

Le procedure e le prescrizioni, a tal fine disposte dalla presente legge, hanno carattere assolutamente straordinario ed eccezionale.