Art. 4
La deliberazione del Consiglio comunale d' individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi, ai sensi del precedente articolo 3, è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni nel termine di 15 giorni. In caso diverso tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni.
Avviso per estratto della deliberazione è pubblicato all' albo comunale e, dalla data di tale pubblicazione, la stessa è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 63/1977
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 8/1981
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 7/1983