Legge regionale 01 luglio 1976, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
CAPO VIII
 Norme finanziarie
Art. 17
 
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 18
 
Ai fini previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI, il capitolo 5974 con la denominazione: << Contributo straordinario all' ESA per le finalità di cui allo art. 2, comma III, punti 1) e 5), della LR 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5990 con la denominazione: << Contributo - una tantum - a favore della Friulia - Lis da utilizzare nei Comuni di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la copertura parziale o totale degli oneri, a carico delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole od associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, per le operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1976.
Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976