Legge regionale 01 luglio 1976, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
CAPO VI
 Contributi straordinari ad Enti che perseguono finalità
di sviluppo industriale nelle zone terremotate.
Art. 12
Per gli scopi di cui al primo comma l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario " una tantum" rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 13, secondo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978