Art. 7 bis
Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell' erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.
La misura del contributo non potrā superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.
Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarā comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.
L' ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrā superare l' 80% delle somme mutuate.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 ter
Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all' articolo 7 bis devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e commercio per il tramite dell' Istituto bancario interessato corredate da:
a) comunicazione dell' avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE;
b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalitā dell' operazione con la specificazione dell' importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 quater
Il contributo č concesso dal Direttore regionale competente su fondi all' uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del Direttore regionale medesimo.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli Istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:
a) copia dell' estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l' indicazione dell' importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;
b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell' Amministrazione regionale.
Qualora l' operazione di prefinanziamento venga perfezionata con un Istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarā trasmessa a questi ultimi Istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l' estinzione del prefinanziamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 7 quinquies
Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l' estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.
Nell' ipotesi di cui all' ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976