Legge regionale 01 luglio 1976, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
CAPO II
 Contributi a fondo perduto
Art. 2
Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.
Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà.
Nel caso che l' entità del danno non superi l' importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.
Nel caso, invece, che l' entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell' ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell' ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.
Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 64/1976
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
3 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
4 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 49/1978
Art. 3
 
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l' interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell' immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all' impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall' avvenuto ripristino dell' attività.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 56/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 64/1976
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 64/1976