Art. 8
Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, con un contributo straordinario di lire 1,5 miliardi, il << fondo rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla
legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al
Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'
articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai suindicati Consorzi un contributo straordinario di lire 2,5 miliardi al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai Consorzi stessi a favore delle imprese situate nell' area delimitata ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
I limiti d' intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall' Assessore all' industria ed al commercio, d' intesa con l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente.
Note:
1 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 20, primo comma, L. R. 66/1981