Legge regionale 01 luglio 1976, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 8
 
I limiti d' intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall' Assessore all' industria ed al commercio, d' intesa con l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente.
Note:
1 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 20, primo comma, L. R. 66/1981