Art. 7 quater
Il contributo č concesso dal Direttore regionale competente su fondi all' uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del Direttore regionale medesimo.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli Istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:
a) copia dell' estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l' indicazione dell' importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;
b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell' Amministrazione regionale.
Qualora l' operazione di prefinanziamento venga perfezionata con un Istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarā trasmessa a questi ultimi Istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l' estinzione del prefinanziamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976