Art. 7 bis
Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell' erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.
La misura del contributo non potrą superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.
Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarą comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.
L' ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrą superare l' 80% delle somme mutuate.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976