Art. 7
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, sono coperti da garanzia regionale, in attesa che alla copertura dei medesimi provveda lo Stato.
I rischi derivanti dalle operazioni di finanziamenti agevolati, di cui all' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, sono, altresė, coperti da garanzia regionale, in attesa che sia reso disponibile, con gli indispensabili stanziamenti, il fondo previsto dall' articolo 38 del DL 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella
legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Ai fini di cui ai commi precedenti e per i periodi ivi considerati, gli Istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.