Art. 4 bis
Nel caso che l' ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25%.
La prima rata verrà corrisposta non appena l' accertamento sarà divenuto esecutivo; le successive previa dimostrazione dell' avvenuto impiego della rata precedente corrisposta.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 64/1976