Art. 2 bis
Il contributo di cui all' articolo precedente può altresì essere concesso - in misura non superiore a lire 2 milioni - a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa della attività.
Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme d' uso e l' attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell' autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 64/1976