Art. 16
I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l' affissione sugli albi dei Comuni interessati.
Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell' articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336.