Art. 11
Al fine di agevolare la ripresa dell' attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA, un contributo << una tantum >> di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976
3 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 38, secondo comma, L. R. 49/1978