Art. 10
Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo << una tantum >> di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA ai sensi del Capo I,
articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici dell' anno 1976, la Friulia SpA potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio.
Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
4 Parole sostituite al terzo comma da art. 38, primo comma, L. R. 49/1978